Art. 22 · Spese

Art. 22

Spese

In vigore dal 25 nov 2020
Spese 1.   L’esecuzione di una richiesta per l’assunzione delle prove ai sensi dell’ non comporta il diritto al rimborso di tasse o spese. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere il rimborso di tasse o spese. Se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l’autorità giudiziaria richiedente vigila a che senza indugio sia rimborsato quanto segue: — i compensi versati ai periti o agli interpreti; e — le spese risultanti dall’applicazione dell’, paragrafi 3 e 4. L’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente. 3.   Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, prima di dare esecuzione alla richiesta per l’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo sui costi previsti della perizia. In tutti gli altri casi, il deposito o l’anticipo non è una condizione per l’esecuzione di una richiesta per l’assunzione delle prove. Il deposito o l’anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
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