Art. 10
Richieste incomplete
In vigore dal 25 nov 2020
Richieste incomplete
1. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all’, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I e chiede all’autorità giudiziaria richiedente di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.
2. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un anticipo a norma dell’, paragrafo 3, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev’essere costituito il deposito o l’anticipo. L’autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell’anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il modulo E di cui all’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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