Art. 9

Ricezione delle richieste

In vigore dal 25 nov 2020
Ricezione delle richieste 1.   La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione di una richiesta una dichiarazione di ricezione all’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo B di cui all’allegato I. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli , l’autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione. 2.   Se l’autorità giudiziaria richiesta non ha competenza per eseguire una richiesta presentata utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, che soddisfa le condizioni indicate all’, tale autorità giudiziaria inoltra la richiesta all’autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l’autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo C di cui all’allegato I.
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