Art. 7

Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

In vigore dal 25 nov 2020
Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni 1.   Le richieste e le comunicazioni formulate ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX. 2.   Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l’uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. 3.   Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. 4.   Qualora a causa dei guasti del sistema informatico decentrato o della natura delle prove interessate non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, o a causa di circostanze eccezionali, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire l’affidabilità e la sicurezza.
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