Art. 6

Lingue

In vigore dal 25 nov 2020
Lingue Le richieste e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve aver luogo l’assunzione delle prove richiesta, ovvero in un’altra lingua che tale Stato membro abbia dichiarato di accettare. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le lingue ufficiali dell’Unione diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali i moduli di cui all’allegato I possono essere compilati.
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