Art. 4

Organo centrale

In vigore dal 25 nov 2020
Organo centrale 1.   Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato di: a) fornire informazioni alle autorità giudiziarie; b) ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta; c) trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta all’autorità giudiziaria competente su domanda di un’autorità giudiziaria richiedente. 2.   Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali. 3.   Ciascuno Stato membro designa inoltre l’organo centrale di cui al paragrafo 1 del presente articolo o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste formulate ai sensi dell’.
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