Art. 33

Valutazione

In vigore dal 25 nov 2020
Valutazione 1.   Entro cinque anni dalla data di applicazione dell’ conformemente all’, paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.
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Valutazione (Art. 33 Regolamento (UE) 2020/1783) — Testo vigente | Portale Normativo