CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII
Art. 448
531 / 3261Cessazione per morte dell'obbligato.
In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-448