Art. 448 · Cessazione per morte dell'obbligato.
CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII

Art. 448

531 / 3280

Cessazione per morte dell'obbligato.

In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-448