Art. 448 · Cessazione per morte dell'obbligato.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIII

Art. 448

531 / 3261

Cessazione per morte dell'obbligato.

In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-448