Art. 427
Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-427
Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.
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L'autorità giudiziaria può stabilire nella sentenza o con successivi provvedimenti che l'interdetto compia da solo o con assistenza alcuni atti di ordinaria amministrazione, e che l'inabilitato compia da solo certi atti di straordinaria amministrazione. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza o dopo la nomina del tutore provvisorio (se segue l'interdizione) possono essere annullati. Allo stesso modo, sono annullabili gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza le prescritte formalità dopo la sentenza o la nomina del curatore provvisorio. Per gli atti posti in essere prima di tali sentenze o nomine provvisorie, la legge rimanda a quanto previsto dall'articolo successivo.
La norma definisce il regime di validità degli atti compiuti dalle persone sottoposte a interdizione o inabilitazione, tutelando il loro patrimonio attraverso la possibilità di annullare gli atti non autorizzati e consentendo al giudice di stabilire eccezioni mirate.
Si applica alle persone interdette o inabilitate, ai rispettivi tutori e curatori (anche provvisori), nonché agli eredi e aventi causa delle persone sottoposte a queste misure.
Un soggetto inabilitato vende un immobile di sua proprietà dopo la sentenza di inabilitazione senza farsi assistere dal curatore e senza le formalità prescritte. In questo caso, l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione può essere impugnato e annullato su richiesta dello stesso inabilitato o dei suoi eredi.
Gli atti compiuti dall'interdetto o quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza le dovute formalità possono essere annullati su istanza dei soggetti legittimati.
La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (art. 9, comma 1) ha introdotto un nuovo comma iniziale che consente all'autorità giudiziaria di autorizzare l'interdetto a compiere taluni atti di ordinaria amministrazione e l'inabilitato a compiere determinati atti di straordinaria amministrazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.