CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 427

Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.

In vigore dal 19 mar 2004
Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-427

In sintesi

L'autorità giudiziaria può stabilire nella sentenza o con successivi provvedimenti che l'interdetto compia da solo o con assistenza alcuni atti di ordinaria amministrazione, e che l'inabilitato compia da solo certi atti di straordinaria amministrazione. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza o dopo la nomina del tutore provvisorio (se segue l'interdizione) possono essere annullati. Allo stesso modo, sono annullabili gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza le prescritte formalità dopo la sentenza o la nomina del curatore provvisorio. Per gli atti posti in essere prima di tali sentenze o nomine provvisorie, la legge rimanda a quanto previsto dall'articolo successivo.

Perché esiste questa norma

La norma definisce il regime di validità degli atti compiuti dalle persone sottoposte a interdizione o inabilitazione, tutelando il loro patrimonio attraverso la possibilità di annullare gli atti non autorizzati e consentendo al giudice di stabilire eccezioni mirate.

A chi si applica

Si applica alle persone interdette o inabilitate, ai rispettivi tutori e curatori (anche provvisori), nonché agli eredi e aventi causa delle persone sottoposte a queste misure.

Esempio pratico

Un soggetto inabilitato vende un immobile di sua proprietà dopo la sentenza di inabilitazione senza farsi assistere dal curatore e senza le formalità prescritte. In questo caso, l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione può essere impugnato e annullato su richiesta dello stesso inabilitato o dei suoi eredi.

Adempimenti e conseguenze

Gli atti compiuti dall'interdetto o quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza le dovute formalità possono essere annullati su istanza dei soggetti legittimati.

Cosa è cambiato

La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (art. 9, comma 1) ha introdotto un nuovo comma iniziale che consente all'autorità giudiziaria di autorizzare l'interdetto a compiere taluni atti di ordinaria amministrazione e l'inabilitato a compiere determinati atti di straordinaria amministrazione.

Domande frequenti

Chi può richiedere l'annullamento degli atti compiuti dall'interdetto?L'annullamento può essere richiesto su istanza del tutore, dell'interdetto stesso oppure dei suoi eredi o aventi causa.
Cosa accade agli atti compiuti dopo la sola nomina del tutore o del curatore provvisorio?Tali atti sono annullabili a condizione che alla nomina provvisoria faccia effettivamente seguito la sentenza di interdizione o di inabilitazione.
L'interdetto può compiere autonomamente qualche atto di ordinaria amministrazione?Sì, se l'autorità giudiziaria lo stabilisce espressamente nella sentenza o con successivi provvedimenti, consentendone il compimento senza l'intervento o con la sola assistenza del tutore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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