CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XII
Art. 424
Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.
In vigore dal 19 mar 2004
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-424