CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 421

Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

In vigore dal 19 mar 2004
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'.

Note all'articolo

  • La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-421

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