CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XII
Art. 417
Istanza d'interdizione o d'inabilitazione.
In vigore dal 7 feb 2014
L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli , dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-417