CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 414

Persone che possono essere interdette.

In vigore dal 19 mar 2004
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-414

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