Art. 413
Revoca dell'amministrazione di sostegno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-413
Revoca dell'amministrazione di sostegno.
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I soggetti legittimati possono chiedere al giudice tutelare, con istanza motivata, la fine dell'amministrazione di sostegno o la sostituzione dell'amministratore. La richiesta viene comunicata al beneficiario e all'amministratore, dopodiché il giudice decide con decreto motivato dopo aver raccolto informazioni e prove. Il giudice tutelare può dichiarare la cessazione anche d'ufficio se la misura non è adatta a proteggere il beneficiario. Se in quest'ultimo caso ritiene necessari l'interdizione o l'inabilitazione, informa il pubblico ministero e l'amministrazione cessa con la nomina del tutore/curatore provvisorio o con la relativa dichiarazione.
La norma disciplina la cessazione o la modifica dell'amministrazione di sostegno quando sono venuti meno i suoi presupposti o quando la misura non risulta più idonea a tutelare la persona.
Si applica al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, all'amministratore di sostegno, al pubblico ministero, ai soggetti indicati dall'articolo 406 e al giudice tutelare.
Un beneficiario di un'amministrazione di sostegno o il suo amministratore presentano un'istanza motivata al giudice tutelare perché le condizioni che ne avevano richiesto la nomina sono mutate. Il giudice esamina la richiesta, assume le opportune informazioni e adotta un decreto motivato per dichiarare la cessazione della misura.
Presentazione di un'istanza motivata al giudice tutelare; comunicazione dell'istanza al beneficiario e all'amministratore di sostegno; emissione di decreto motivato da parte del giudice previa acquisizione delle necessarie informazioni e mezzi istruttori; informativa al pubblico ministero qualora si debba promuovere l'interdizione o l'inabilitazione.
L'articolo 413 era stato inizialmente abrogato dall'articolo 77, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184, ed è stato successivamente modificato dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.