CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 413

Revoca dell'amministrazione di sostegno.

In vigore dal 19 mar 2004
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all', ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell', ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-413

In sintesi

I soggetti legittimati possono chiedere al giudice tutelare, con istanza motivata, la fine dell'amministrazione di sostegno o la sostituzione dell'amministratore. La richiesta viene comunicata al beneficiario e all'amministratore, dopodiché il giudice decide con decreto motivato dopo aver raccolto informazioni e prove. Il giudice tutelare può dichiarare la cessazione anche d'ufficio se la misura non è adatta a proteggere il beneficiario. Se in quest'ultimo caso ritiene necessari l'interdizione o l'inabilitazione, informa il pubblico ministero e l'amministrazione cessa con la nomina del tutore/curatore provvisorio o con la relativa dichiarazione.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la cessazione o la modifica dell'amministrazione di sostegno quando sono venuti meno i suoi presupposti o quando la misura non risulta più idonea a tutelare la persona.

A chi si applica

Si applica al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, all'amministratore di sostegno, al pubblico ministero, ai soggetti indicati dall'articolo 406 e al giudice tutelare.

Esempio pratico

Un beneficiario di un'amministrazione di sostegno o il suo amministratore presentano un'istanza motivata al giudice tutelare perché le condizioni che ne avevano richiesto la nomina sono mutate. Il giudice esamina la richiesta, assume le opportune informazioni e adotta un decreto motivato per dichiarare la cessazione della misura.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione di un'istanza motivata al giudice tutelare; comunicazione dell'istanza al beneficiario e all'amministratore di sostegno; emissione di decreto motivato da parte del giudice previa acquisizione delle necessarie informazioni e mezzi istruttori; informativa al pubblico ministero qualora si debba promuovere l'interdizione o l'inabilitazione.

Cosa è cambiato

L'articolo 413 era stato inizialmente abrogato dall'articolo 77, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184, ed è stato successivamente modificato dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Domande frequenti

Chi può presentare l'istanza per la cessazione o la sostituzione dell'amministratore?L'istanza motivata può essere presentata dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o dai soggetti richiamati dall'articolo 406.
Il giudice tutelare può dichiarare la cessazione dell'amministrazione di sostegno d'ufficio?Sì, il giudice tutelare provvede anche d'ufficio quando l'amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.
Cosa accade se il giudice tutelare ritiene necessario un giudizio di interdizione o di inabilitazione?Il giudice informa il pubblico ministero per l'avvio del relativo giudizio; in tale ipotesi, l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o curatore provvisorio oppure con la dichiarazione di interdizione o inabilitazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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