CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 406

Soggetti.

In vigore dal 19 mar 2004
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all' o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-406

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo