CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 410

Doveri dell'amministratore di sostegno.

In vigore dal 19 mar 2004
Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all' possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-410

In sintesi

L'amministratore di sostegno deve sempre tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni della persona che assiste. Ha l'obbligo di informare tempestivamente il beneficiario prima di compiere gli atti e di avvisare il giudice tutelare qualora vi sia dissenso. Se l'amministratore compie atti dannosi, è negligente o sorge un contrasto, il beneficiario, il pubblico ministero o altri soggetti legittimati possono rivolgersi al giudice tutelare affinché prenda i dovuti provvedimenti con decreto motivato. Infine, l'incarico non è obbligatorio oltre i dieci anni, salvo che sia svolto dal coniuge, dal convivente stabile, da ascendenti o da discendenti.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i doveri fondamentali dell'amministratore di sostegno, garantendo che il suo operato rispetti la volontà, i bisogni e le aspirazioni del beneficiario. Inoltre, stabilisce i rimedi e l'intervento del giudice in caso di contrasti o negligenze.

A chi si applica

Si applica all'amministratore di sostegno, al beneficiario dell'amministrazione, al giudice tutelare, al pubblico ministero e agli altri soggetti richiamati dalla disciplina.

Esempio pratico

Un amministratore di sostegno intende compiere un atto di gestione patrimoniale ma il beneficiario non è d'accordo. L'amministratore deve informare tempestivamente il beneficiario e segnalare il dissenso al giudice tutelare. In alternativa, di fronte a un atto ritenuto dannoso o alla negligenza dell'amministratore, lo stesso beneficiario può fare ricorso al giudice tutelare per ottenere i provvedimenti opportuni.

Adempimenti e conseguenze

L'amministratore deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e informarlo tempestivamente sugli atti da compiere, informando altresì il giudice tutelare in caso di dissenso. In presenza di contrasti, negligenze o atti dannosi, il giudice tutelare può intervenire adottando opportuni provvedimenti con proprio decreto motivato.

Cosa è cambiato

L'articolo era stato inizialmente abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 77, comma 1) ed è stato successivamente modificato e reintrodotto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (art. 3, comma 1).

Domande frequenti

Cosa deve fare l'amministratore di sostegno in caso di dissenso con il beneficiario?L'amministratore di sostegno deve informare tempestivamente il giudice tutelare del dissenso sorto con il beneficiario circa gli atti da compiere.
Chi può rivolgersi al giudice tutelare se l'amministratore di sostegno è negligente o compie atti dannosi?Possono ricorrere al giudice tutelare il beneficiario stesso, il pubblico ministero o gli altri soggetti indicati dall'articolo 406. Il giudice deciderà adottando gli opportuni provvedimenti con decreto motivato.
L'amministratore di sostegno è obbligato a svolgere l'incarico per più di dieci anni?No, non è tenuto a continuare oltre dieci anni, a meno che l'incarico non sia ricoperto dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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