Art. 410
Doveri dell'amministratore di sostegno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-410
Doveri dell'amministratore di sostegno.
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L'amministratore di sostegno deve sempre tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni della persona che assiste. Ha l'obbligo di informare tempestivamente il beneficiario prima di compiere gli atti e di avvisare il giudice tutelare qualora vi sia dissenso. Se l'amministratore compie atti dannosi, è negligente o sorge un contrasto, il beneficiario, il pubblico ministero o altri soggetti legittimati possono rivolgersi al giudice tutelare affinché prenda i dovuti provvedimenti con decreto motivato. Infine, l'incarico non è obbligatorio oltre i dieci anni, salvo che sia svolto dal coniuge, dal convivente stabile, da ascendenti o da discendenti.
La norma definisce i doveri fondamentali dell'amministratore di sostegno, garantendo che il suo operato rispetti la volontà, i bisogni e le aspirazioni del beneficiario. Inoltre, stabilisce i rimedi e l'intervento del giudice in caso di contrasti o negligenze.
Si applica all'amministratore di sostegno, al beneficiario dell'amministrazione, al giudice tutelare, al pubblico ministero e agli altri soggetti richiamati dalla disciplina.
Un amministratore di sostegno intende compiere un atto di gestione patrimoniale ma il beneficiario non è d'accordo. L'amministratore deve informare tempestivamente il beneficiario e segnalare il dissenso al giudice tutelare. In alternativa, di fronte a un atto ritenuto dannoso o alla negligenza dell'amministratore, lo stesso beneficiario può fare ricorso al giudice tutelare per ottenere i provvedimenti opportuni.
L'amministratore deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e informarlo tempestivamente sugli atti da compiere, informando altresì il giudice tutelare in caso di dissenso. In presenza di contrasti, negligenze o atti dannosi, il giudice tutelare può intervenire adottando opportuni provvedimenti con proprio decreto motivato.
L'articolo era stato inizialmente abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 77, comma 1) ed è stato successivamente modificato e reintrodotto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (art. 3, comma 1).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.