CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XII
Art. 406
489 / 3261Soggetti.
In vigore dal 19 mar 2004
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all' o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-406