CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XII
Art. 416
Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età.
In vigore dal 19 mar 2004
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore.
Note all'articolo
- La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-416