Art. 416 · Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 416

499 / 3261

Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età.

In vigore dal 19 mar 2004
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore.

Note all'articolo

  • La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-416