CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XII
Art. 413
496 / 3261Revoca dell'amministrazione di sostegno.
In vigore dal 19 mar 2004
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all', ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell', ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-413