CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XII
Art. 414
497 / 3261Persone che possono essere interdette.
In vigore dal 19 mar 2004
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-414