CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XII
Art. 421
504 / 3261Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
In vigore dal 19 mar 2004
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'.
Note all'articolo
- La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-421