Art. 1427
Errore, violenza e dolo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1427
Errore, violenza e dolo.
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Questa disposizione stabilisce che il contratto non è del tutto valido se il consenso di una delle parti non è stato espresso liberamente e consapevolmente. In particolare, individua tre situazioni che viziano il consenso: quando si commette uno sbaglio (errore), quando si subisce una minaccia o costrizione (violenza), oppure quando si viene ingannati (dolo). In tutti questi casi, chi ha subito il vizio ha il diritto di rivolgersi al giudice per domandare l'annullamento del contratto. Tale richiesta deve comunque avvenire secondo le regole e le modalità stabilite dagli articoli successivi del codice.
La norma mira a tutelare la libera e corretta formazione della volontà contrattuale, consentendo alla parte la cui decisione è stata viziata di liberarsi dal vincolo contrattuale.
Si applica a qualunque contraente il cui consenso alla stipula del contratto sia stato viziato da errore, violenza o dolo.
Una persona firma un contratto di compravendita perché tratta in inganno dai raggiri della controparte (dolo) oppure costretta da gravi minacce (violenza). Avendo espresso un consenso viziato, questa persona può agire per chiedere l'annullamento del contratto stipulato.
La possibilità per la parte lesa di chiedere l'annullamento del contratto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.