CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. II
Art. 1427
1534 / 3261Errore, violenza e dolo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1427