Art. 1427 · Errore, violenza e dolo.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. II

Art. 1427

1534 / 3261

Errore, violenza e dolo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1427