Art. 1423
Inammissibilità della convalida.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1423
Inammissibilità della convalida.
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La disposizione stabilisce che un contratto nullo non può essere convalidato dalle parti. Ciò significa che l'atto colpito da nullità non può essere reso valido ed efficace tramite un atto di convalida. L'unica eccezione a questa regola generale si verifica quando una specifica disposizione di legge prevede diversamente.
La norma impedisce di dare efficacia e sanare un contratto affetto da nullità, salvo casi espressamente previsti dalla legge.
Si applica a tutte le parti che stipulano un contratto che risulta essere nullo.
Due persone stipulano un contratto che risulta radicalmente nullo per legge. Successivamente, le parti decidono di dichiarare di voler convalidare l'accordo per renderlo vincolante. In base alla norma, tale dichiarazione di convalida non è ammissibile né efficace, a meno che non vi sia una specifica previsione di legge contraria.
Impossibilità (inammissibilità) di convalidare il contratto nullo, salvo diversa disposizione di legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.