Art. 1423 · Inammissibilità della convalida.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XI

Art. 1423

1530 / 3280

Inammissibilità della convalida.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1423