CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo X

Art. 1417

Prova della simulazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1417

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo