CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo X
Art. 1417
1524 / 3261Prova della simulazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1417