CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo X
Art. 1415
Effetti della simulazione rispetto ai terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
La simulazione non può essere opposta nè dalle parti contraenti, nè dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1415