CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VIII

Art. 1410

Rapporti fra cedente e cessionario.

In vigore dal 19 apr 1942
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
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