CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VIII
Art. 1410
Rapporti fra cedente e cessionario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1410