CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VIII
Art. 1406
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuna parte può sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l'altra parte vi consenta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1406