CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VII

Art. 1403

Forme e pubblicità.

In vigore dal 19 apr 1942
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1403

In sintesi

La norma stabilisce che la dichiarazione di nomina, insieme alla relativa procura o accettazione del nominato, deve avere la stessa forma utilizzata per il contratto iniziale. Questo vincolo vale anche se quella particolare forma non era obbligatoria per legge, ma è stata scelta liberamente dalle parti. Inoltre, se il contratto originale richiede specifiche forme di pubblicità per produrre determinati effetti, anche la nomina deve essere resa pubblica con le medesime modalità. In tale pubblicità occorre indicare chiaramente l'atto di procura o l'accettazione della persona designata.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la certezza e la trasparenza degli accordi contrattuali quando una parte viene nominata successivamente. Serve a evitare che la nomina avvenga con modalità meno rigorose o con minore visibilità rispetto al contratto originario.

A chi si applica

Si applica ai contraenti che stipulano un contratto con facoltà di nomina e alla persona che viene successivamente nominata.

Esempio pratico

Due persone stipulano una vendita immobiliare per iscritto prevedendo la possibilità di nominare un terzo acquirente. La persona che ha stipulato il contratto deve effettuare la nomina e depositare l'accettazione scritta del terzo nella medesima forma scritta e curarne la relativa pubblicità. In caso contrario, la nomina non produrrà alcun effetto.

Adempimenti e conseguenze

È obbligatorio adottare per la nomina, procura o accettazione la stessa forma del contratto e provvedere alla pubblicità richiesta; l'assenza della forma prescritta comporta l'inefficacia degli atti.

Domande frequenti

Cosa accade se la dichiarazione di nomina non rispetta la forma del contratto originario?La dichiarazione di nomina, così come la procura o l'accettazione, non ha alcun effetto se non riveste la stessa forma usata per il contratto.
La regola sulla forma vale anche se la forma del contratto originario non era obbligatoria per legge?Sì, la stessa forma deve essere rispettata anche se per legge quella forma non era obbligatoriamente prescritta.
Quali obblighi di pubblicità sono previsti per la nomina?Se per il contratto è richiesta una forma di pubblicità, agli stessi effetti deve essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, indicando la procura o l'accettazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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