Art. 1403
Forme e pubblicità.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1403
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La norma stabilisce che la dichiarazione di nomina, insieme alla relativa procura o accettazione del nominato, deve avere la stessa forma utilizzata per il contratto iniziale. Questo vincolo vale anche se quella particolare forma non era obbligatoria per legge, ma è stata scelta liberamente dalle parti. Inoltre, se il contratto originale richiede specifiche forme di pubblicità per produrre determinati effetti, anche la nomina deve essere resa pubblica con le medesime modalità. In tale pubblicità occorre indicare chiaramente l'atto di procura o l'accettazione della persona designata.
La norma mira a garantire la certezza e la trasparenza degli accordi contrattuali quando una parte viene nominata successivamente. Serve a evitare che la nomina avvenga con modalità meno rigorose o con minore visibilità rispetto al contratto originario.
Si applica ai contraenti che stipulano un contratto con facoltà di nomina e alla persona che viene successivamente nominata.
Due persone stipulano una vendita immobiliare per iscritto prevedendo la possibilità di nominare un terzo acquirente. La persona che ha stipulato il contratto deve effettuare la nomina e depositare l'accettazione scritta del terzo nella medesima forma scritta e curarne la relativa pubblicità. In caso contrario, la nomina non produrrà alcun effetto.
È obbligatorio adottare per la nomina, procura o accettazione la stessa forma del contratto e provvedere alla pubblicità richiesta; l'assenza della forma prescritta comporta l'inefficacia degli atti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.