Art. 1406 · Nozione.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VIII

Art. 1406

1513 / 3280

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuna parte può sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l'altra parte vi consenta.
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