CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 1473
Determinazione del prezzo affidata a un terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1473