Art. 1473 · Determinazione del prezzo affidata a un terzo.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I

Art. 1473

1580 / 3261

Determinazione del prezzo affidata a un terzo.

In vigore dal 19 apr 1942
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
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