CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1477

Consegna della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà a all'uso della cosa venduta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1477

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