CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1478
1585 / 3261Vendita di cosa altrui.
In vigore dal 19 apr 1942
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1478