Art. 1478 · Vendita di cosa altrui.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1478

1585 / 3261

Vendita di cosa altrui.

In vigore dal 19 apr 1942
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1478