Art. 1475 · Spese della vendita.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I

Art. 1475

1582 / 3261

Spese della vendita.

In vigore dal 19 apr 1942
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.
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