Art. 1462 · Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIVSez. I

Art. 1462

1569 / 3261

Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.

In vigore dal 19 apr 1942
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1462