Art. 1461 · Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. I

Art. 1461

1568 / 3280

Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
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