Art. 1454 · Diffida ad adempiere.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIVSez. I

Art. 1454

1561 / 3261

Diffida ad adempiere.

In vigore dal 19 apr 1942
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
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