CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIII

Art. 1450

Offerta di modificazione del contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1450

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