CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. III
Art. 1446
Annullabilità nel contratto plurilaterale.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti indicati dall' l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1446