CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. III
Art. 1445
Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1445