Art. 1445 · Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. III

Art. 1445

1552 / 3261

Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1445