Art. 1439
Dolo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1439
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La disposizione stabilisce che un contratto può essere annullato se una delle parti è stata indotta a stipularlo tramite raggiri determinanti. Se l'inganno non ci fosse stato, la parte lesa non avrebbe concluso l'affare. Nel caso in cui i raggiri siano stati compiuti da una persona estranea al contratto (un terzo), l'annullamento è possibile solo se il contraente che ne ha tratto beneficio ne era a conoscenza.
La norma mira a tutelare la libera e corretta formazione della volontà contrattuale, impedendo che una parte resti vincolata a un accordo stipulato a causa dell'inganno altrui.
Si applica a chiunque stipuli un contratto e sia vittima di raggiri, nonché alla controparte contrattuale e ai terzi che abbiano posto in essere l'inganno.
Una persona acquista un bene perché il venditore ha alterato intenzionalmente i documenti per fargli credere che avesse caratteristiche decisive per la scelta. Se senza tale inganno l'acquirente non avrebbe mai firmato il contratto, quest'ultimo può essere annullato.
Annullabilità del contratto viziato da raggiri determinanti o da raggiri del terzo noti al contraente avvantaggiato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.