CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. II
Art. 1436
Violenza diretta contro terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1436