Art. 1436 · Violenza diretta contro terzi.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. II

Art. 1436

1543 / 3261

Violenza diretta contro terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1436