CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. II
Art. 1434
Violenza.
In vigore dal 19 apr 1942
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1434