Art. 1437
Timore riverenziale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1437
Timore riverenziale.
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La disposizione chiarisce che la sola soggezione psicologica non permette di cancellare un contratto. Se una persona firma un accordo solo per rispetto, devozione o deferenza verso qualcuno, quell'atto rimane pienamente valido. La legge, infatti, non considera il semplice timore riverenziale come un vizio tale da determinare l'annullamento del contratto.
La norma tutela la stabilità degli accordi contrattuali, stabilendo che il rispetto o la soggezione psicologica verso un'altra persona non bastano a invalidare un patto liberamente sottoscritto.
Si applica a chiunque stipuli o intenda contestare un contratto concluso sotto l'influenza di una soggezione puramente personale o psicologica verso l'altra parte.
Un dipendente decide di vendere la propria automobile al datore di lavoro a un prezzo concordato, sentendosi in dovere morale e psicologico di acconsentire alla proposta. In seguito, provando rimpianto per la vendita, non potrà chiedere l'annullamento del contratto facendo valere il solo timore o rispetto nutrito verso il capo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.